Dopo oltre sette anni, arriva una svolta decisiva nella lunga controversia giudiziaria che ha coinvolto RIDA Ambiente S.r.l. e Ecosystem S.p.A. Il TAR del Lazio, con la sentenza n. 15910/2026 pubblicata il 12 ottobre 2026, ha accolto il ricorso presentato da RIDA Ambiente, annullando le autorizzazioni rilasciate dalla Regione Lazio a Ecosystem per l'impianto di trattamento rifiuti situato a Pomezia, in via della Solforata.

La vicenda giudiziaria

Il procedimento riguarda le autorizzazioni concesse nel febbraio 2019, quando la Regione Lazio aveva rilasciato ad Ecosystem l'Autorizzazione Integrata Ambientale per un impianto destinato al trattamento della frazione organica stabilizzata derivante da rifiuti urbani indifferenziati e da rifiuti speciali non pericolosi biodegradabili.

RIDA Ambiente, gestore di un impianto concorrente nello stesso settore, aveva impugnato tali provvedimenti sostenendo che l'autorizzazione consentiva il trattamento di rifiuti senza la presenza di una linea di stabilizzazione biologica interna all'impianto. Secondo la ricorrente, ciò avrebbe determinato una violazione delle norme europee sulle migliori tecniche disponibili per il trattamento dei rifiuti.

Le criticità tecniche e normative

Il nodo centrale della controversia riguarda la mancanza, all'interno dell'impianto Ecosystem, della sezione di stabilizzazione biologica della frazione organica dei rifiuti. Tale fase del trattamento, prevista dalle disposizioni europee sulle migliori tecniche disponibili, è necessaria per ridurre l'impatto ambientale dei rifiuti e limitare emissioni odorigene e inquinanti.

La stessa ARPA Lazio, nelle proprie relazioni, aveva segnalato che l'impianto non risultava conforme alle migliori tecniche disponibili, evidenziando l'assenza di linee dedicate alla stabilizzazione della frazione organica.

Ecosystem, nella propria difesa, aveva sostenuto che la percentuale di materiale organico presente nei rifiuti conferiti fosse inferiore al 15%, elemento che avrebbe escluso l'obbligo di installare una sezione di stabilizzazione. Tuttavia, il TAR ha ritenuto non provata tale tesi, evidenziando che i rifiuti trattati contenevano una frazione organica significativa e che, in ogni caso, la normativa richiede l'adozione delle migliori tecniche disponibili per impianti di trattamento e smaltimento.

Il riconoscimento dell'interesse di RIDA Ambiente

Nel 2023 il TAR aveva inizialmente dichiarato inammissibile il ricorso di RIDA Ambiente per carenza di interesse, ritenendo che la società non avesse dimostrato un danno concreto derivante dall'autorizzazione concessa alla concorrente. La decisione era stata successivamente ribaltata dal Consiglio di Stato, che nel dicembre 2025 aveva annullato la pronuncia del TAR, riconoscendo che RIDA Ambiente, operando nello stesso mercato e con la stessa tipologia di rifiuti, fosse direttamente incisa dall'autorizzazione contestata.

Il Consiglio di Stato aveva inoltre rilevato che il rilascio di autorizzazioni in condizioni meno restrittive rispetto a quelle applicate ad altri operatori poteva determinare una disparità competitiva nel mercato del trattamento dei rifiuti.

Interesse risarcitorio e profili economici

Il TAR ha riconosciuto a RIDA Ambiente anche un interesse risarcitorio per i danni economici subiti. La società aveva sostenuto di aver subito una perdita di fatturato a causa della concorrenza esercitata da Ecosystem grazie a un'autorizzazione ritenuta meno restrittiva rispetto agli standard richiesti agli altri operatori del settore.

Il tribunale ha ritenuto fondata la censura relativa alla mancanza della sezione di stabilizzazione biologica, affermando che l'autorizzazione concessa non rispettava la disciplina delle migliori tecniche disponibili. Di conseguenza, è stato riconosciuto l'interesse di RIDA Ambiente ad ottenere il risarcimento del danno derivante dai provvedimenti illegittimi.

Gli effetti della sentenza

La sentenza annulla integralmente le determinazioni dirigenziali della Regione Lazio del 2019 che avevano autorizzato l'impianto di Ecosystem, nonché gli atti successivi di modifica e integrazione dell'autorizzazione.

Secondo RIDA Ambiente, la decisione del TAR conferma che la Regione Lazio avrebbe rilasciato autorizzazioni in violazione delle normative ambientali e delle migliori tecniche disponibili, consentendo per oltre sette anni l'esercizio di un impianto privo delle necessarie linee di stabilizzazione della frazione organica.

Per l'azienda, la sentenza evidenzia la necessità di garantire condizioni di concorrenza uniformi nel settore del trattamento dei rifiuti, evitando che autorizzazioni con requisiti differenti possano alterare l'equilibrio del mercato.

Con la pronuncia del TAR si chiude così una lunga fase del contenzioso amministrativo, aprendo però un nuovo capitolo legato alle conseguenze operative e alle eventuali responsabilità risarcitorie derivanti dall'annullamento delle autorizzazioni.

Come riportato nella sentenza del TAR, "il ricorso di RIDA Ambiente è fondato e gli atti autorizzativi impugnati sono illegittimi", a conferma di quanto sostenuto dalla società nel corso della lunga battaglia giudiziaria.